di Luca Ruggero Jacovella
Sono diversi anni che associazioni di musicisti jazz,
associazioni di autori e noti musicisti, cercano di far riconoscere alla SIAE
il diritto d’autore sull’improvvisazione. Tale diritto viene invece in un certo modo riconosciuto, dal 1982, dalla SACEM francese.
Finora non vi è stato alcun esito positivo. L'insuccesso è stato determinato
da una non-considerazione dell'istanza da parte dei grandi autori ed editori (perché in questa innovazione
vedrebbero probabilmente diminuire il valore economico dei temi famosi,
degli standards, degli evergreen), ma
anche forse perché le proposte, finora, mancavano di forti o specifiche argomentazioni
tecnico-giuridiche.
Il problema concettuale principale, è individuare “l’opera”
in una improvvisazione estemporanea, dato che, allo stato attuale, per la
SIAE, l’opera è una partitura di un brano originale e autonomo, che si deposita
in maniera tradizionale.
Negli ultimi anni però sono intervenute delle novità in
campo musicologico ed istituzionale. Vediamo dunque i punti salienti della mia
proposta per il riconoscimento del diritto sull’improvvisazione:
1) Una
revisione e una attualizzazione dell’Art. 33 comma 4 del Regolamento
Generale della SIAE, estendendo la possibilità del deposito tramite
registrazione sonora anche alla musica jazz ed alle “musiche improvvisate ed audiotattili”, così come già previsto
per la “musica concreta”. Il Consiglio di Gestione può inoltre
stabilire che tale deposito avvenga per via telematica (Art. 21 R.G.).
2) Una
revisione dell’Art 3 comma 4 dello
stesso R.G., che impedisce all’associato di vantare diritti per
utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione delle opere. Ciò in quanto l’improvvisazione
creativa non può, per definizione, essere pre-vista e depositata prima della
propria nascita.
3) Il
recepimento del Decreto Ministeriale emanato dal M.I.U.R. il 3 Luglio 2009,
nel quale si individuano, fra le aree disciplinari, le “discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e
audiotattili”, dal quale ne deriva, per conseguenza logica, il
riconoscimento del diritto d’autore sulle improvvisazioni creative quali opera
dell’ingegno. Già l’art. 2 comma 2 della L.d.A . prevede la protezione
delle “variazioni musicali costituenti di
per sé opera originale”.