martedì 28 maggio 2013

Intonazione del Diapason a 440 hz per legge!

Lo sapevate che ... la frequenza di intonazione del diapason è determinata da una legge della Repubblica Italiana?

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LEGGE 3 maggio 1989, n. 170 

Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali. (GU n.109 del 12-5-1989)

note: Entrata in vigore della legge: 27/05/1989



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali e' la nota La3, la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.
                               Art. 2.
  1.  E'  fatto  obbligo  agli  istituti di istruzione musicale, alle
istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da
enti   pubblici,  che  gestiscono  o  utilizzano  orchestre  o  altri
complessi  strumentali,  e  all'ente  concessionario   del   servizio
pubblico  radiotelevisivo  di  adottare  stabilmente  come  suono  di
riferimento per l'intonazione la nota La3 di cui all'articolo 1. Sono
in  ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando
non vengano eseguiti brani di musica vocale e spettacoli lirici.

                               Art. 3.
  1. Per ottemperare a quanto disposto dagli articoli 1 e 2, e' fatto
obbligo di utilizzare  per  l'intonazione  strumenti  di  riferimento
pratico  (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori
elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di
relativo  marchio  di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E'
ammessa la tolleranza, in piu' o in meno, non superiore a 0,5  Hertz.
                               Art. 4.
  1. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati
anche alla comprovata osservanza delle norme contenute nella presente
legge. 
                               Art. 5.
  1.  L'utilizzazione  di  strumenti di riferimento non conformi alla
norma di cui all'articolo 3 e' punita con la sanzione  amministrativa
pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.
                               Art. 6.
  1.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione saranno
indicati  gli  istituti  specializzati  autorizzati  a   fornire   la
frequenza  campione  per la taratura degli strumenti di riferimento e
ad esercitare funzioni di controllo.
                               Art. 7.
  1.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  concerto con il
Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede entro il termine di
un anno ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 maggio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 

2 commenti:

  1. trovo la legge decisamente inadeguata,al periodo storico e restrittiva sulla libertà di un compositore.
    Oggi molti musicisti, per motivi diversi, scelgono di accordare il piano a 442 hz altri piu bassi.
    Inoltre spesso per motivi di tempo (strettissimo es 30 min max) il piano viene riaccordato sulla frequenza (LA centrale) che l'accordatore trova al momento e ripetere questa operazione anche altre volte, di conseguenza il piano sara di una frequenza piu bassa ben oltre lo 0,5 hz, fino al momento in cui abbia sufficentemente tempo per portare l'acccordatura alla frequenza di 440hz.
    poi una temperatura di 20° e se fossero 40° o 5°? si intende quindi accordare il piano ad una temperatura di 20°?
    il materiale delle corde è soggetto a temperature diverse avendo una costante elastica che va oltre gli 0,5hz di cui sopra.


    Quindi trovo questa legge inaccettabile.

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    1. grazie per il commento. La legge in realtà prevede un'intonazione diversa per usi artistici. E riguardo la temperatura, mi pare di capire sia indicata per la misurazione e la verifica, non per l'azione di accordatura. Non ho studiato l'intera storia delle leggi sul diapason, ma una ratio la intravedo: lo stato indica uno standard per la fabbricazione di strumenti e per gli usi istituzionali. In assenza di standard, ci potrebbe essere confusione.

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