Lo sapevate che ... la frequenza di intonazione del diapason è determinata da una legge della Repubblica Italiana?
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LEGGE 3 maggio 1989, n. 170
Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali. (GU n.109 del 12-5-1989)
note:
Entrata in vigore della legge: 27/05/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali e' la nota La3, la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.
Art. 2.
1. E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle
istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da
enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri
complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio
pubblico radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di
riferimento per l'intonazione la nota La3 di cui all'articolo 1. Sono
in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando
non vengano eseguiti brani di musica vocale e spettacoli lirici.
Art. 3. 1. Per ottemperare a quanto disposto dagli articoli 1 e 2, e' fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E' ammessa la tolleranza, in piu' o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.Art. 4. 1. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme contenute nella presente legge.Art. 5. 1. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui all'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.Art. 6. 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.Art. 7. 1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede entro il termine di un anno ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 maggio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
trovo la legge decisamente inadeguata,al periodo storico e restrittiva sulla libertà di un compositore.
RispondiEliminaOggi molti musicisti, per motivi diversi, scelgono di accordare il piano a 442 hz altri piu bassi.
Inoltre spesso per motivi di tempo (strettissimo es 30 min max) il piano viene riaccordato sulla frequenza (LA centrale) che l'accordatore trova al momento e ripetere questa operazione anche altre volte, di conseguenza il piano sara di una frequenza piu bassa ben oltre lo 0,5 hz, fino al momento in cui abbia sufficentemente tempo per portare l'acccordatura alla frequenza di 440hz.
poi una temperatura di 20° e se fossero 40° o 5°? si intende quindi accordare il piano ad una temperatura di 20°?
il materiale delle corde è soggetto a temperature diverse avendo una costante elastica che va oltre gli 0,5hz di cui sopra.
Quindi trovo questa legge inaccettabile.
grazie per il commento. La legge in realtà prevede un'intonazione diversa per usi artistici. E riguardo la temperatura, mi pare di capire sia indicata per la misurazione e la verifica, non per l'azione di accordatura. Non ho studiato l'intera storia delle leggi sul diapason, ma una ratio la intravedo: lo stato indica uno standard per la fabbricazione di strumenti e per gli usi istituzionali. In assenza di standard, ci potrebbe essere confusione.
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